Codice di Procedura Penale art. 282 quater - Obblighi di comunicazione 1 .Obblighi di comunicazione 1. 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2 2 . 1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo 3.
[1] Articolo inserito dall'art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. [2] Comma così modificato dapprima dall'art. 2 ,comma 1, lett. a-bis), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha inserito, in sede di conversione, l'ultimo periodo, e successivamente dall'art. 15, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, che ha inserito, nel secondo periodo, le parole «e, ove nominato, al suo difensore», dopo le parole «alla parte offesa». [3] Comma inserito dall'art. 4 d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9. InquadramentoL'articolo in esame detta una specifica disciplina relativa agli obblighi di comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter, al fine di consentire, da un lato, alle autorità competenti di adottare i provvedimenti conseguenti, dall'altro, alla persona offesa di conoscere l'ambito della sua tutela. Destinatari delle comunicazioniI provvedimenti di cui agli artt. 282-bis e 282-ter devono essere comunicati, in primo luogo, all'autorità di pubblica sicurezza competente, che sarà quella in cui si trova il soggetto nei cui confronti è stata adottata la misura cautelare, per l'eventuale applicazione di provvedimenti in materia di armi e munizioni (artt. 30 ss. r.d. n. 773/1931. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e ciò al fine di rendere più efficace la finalità di tutela della persona offesa, in secondo luogo, ai servizi socio-assistenziali del territorio, anche per consentire all'imputato di sottoporsi ad un programma di prevenzione della violenza, in tal modo potendo beneficiare anche di più favorevoli valutazioni delle esigenze cautelari in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura applicata (art. 299 comma 2). Destinatario del provvedimento è anche la parte offesa, per metterla in condizioni di conoscere la sfera di tutela ad essa riservata ed anche per esercitare le sue facoltà, quale quella, espressamente prevista (art. 282-quater comma 1-bis), di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo (d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo). Con aggiunta apportata dall’art. 15, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69, contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è stato indicato tra i destinatari del provvedimento anche il difensore della persona offesa, nel caso in cui sia stato nominato. Nonostante una mancanza di espressa previsione, a differenza delle altre misure cautelari (art. 98 disp. att., deve ritenersi, in analogie con quanto stabilito per le misure di cui all'art. 283, che anche la cessazione delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter debba essere comunicata all'imputato e alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. BibliografiaAprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006; Scalfati (a cura di), Le misure cautelari, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, Torino, 2008; Spangher, Le misure cautelari personali, in Procedura penale teoria e pratica del processo, Torino, 2015. |